Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora l’ex marito dilapidi il proprio patrimonio, così da non poter garantire il pagamento dell’assegno di divorzio all’ex coniuge, può essere nominato un amministratore di sostegno per la gestione dei beni

Secondo la Corte, infatti, se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, non può però ridursi nella condizione di non essere in grado di assicurare i doveri di solidarietà posti a suo carico dal Tribunale, in virtù dell’assegno di divorzio ivi stabilito.

In questo caso, l’ex coniuge può rivolgersi al Giudice per vietare gli atti di straordinaria amministrazione del proprio patrimonio (come la vendita di beni), qualora tali atti siano dannosi per garantire l’assegno di divorzio.

La sentenza predetta, prevede che l’ex coniuge può iscrivere un’ipoteca sui beni immobili del marito, a garanzia del pagamento delle mensilità future.

Inoltre, se l’ex coniuge ha un lavoro dipendente e non adempie all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, si può richiederne il pagamento direttamente al datore di lavoro, che tratterrà le somme dallo stipendio del coniuge obbligato.

Avv. Piero Mancusi