RIFORMA CARTABIA- MEDIAZIONE- NOVITA’ NEI POTERI CONFERITI ALL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

RIFORMA CARTABIA

La riforma Cartabia, che si applicherà a partire da Giugno 2023, prevede una nuova norma che introduce delle novità nell’ambito dei poteri conferiti all’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione.

La norma regola la legittimazione dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione.

La disposizione si applicherà ai procedimenti istaurati successivamente al 30 Giugno 2023.

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA CARTABIA- MEDIAZIONE- I NUOVI POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Secondo il nuovo art. 5 ter del Dlgs.149/2022 l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

L’eventuale accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta, con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile.

In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

L’amministratore – in base alla nuova norma – potrà partecipare alla mediazione in assenza di delibera dell’assemblea.

L’assemblea verrà interpellata soltanto ed eventualmente in un secondo momento, nel caso in cui emergano un accordo di conciliazione o una proposta conciliativa del mediatore.

L’accordo di conciliazione o la proposta dovrà essere approvata dall’assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile,  si può ritenere che il quorum sia quello previsto per la materia oggetto della mediazione.

Sarà sempre richiesta invece l’unanimità nelle ipotesi in cui la delibera abbia per oggetto non meri diritti di credito, ma i diritti reali sui beni comuni.

ANTE VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA

L’amministratore non ha il potere di avviare o prendere parte alla mediazione liberamente, deve essere preventivamente autorizzato da delibera assembleare approvata con un numero di voti pari alla maggioranza dei condomini intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in base ovviamente a quanto risulta dalle tabelle millesimali.

POST ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA

Si riconosce invece all’amministratore un potere decisionale e anche persuasivo in un certo senso nei confronti dei condomini perché, qualora ritenga di agire per tutelare gli interessi condominiali, può intraprendere un percorso di mediazione, anche attivandolo, al fine di trovare una soluzione bonaria, chiedendo solo successivamente l’approvazione del suo operato in mediazione dal consenso dei condomini riuniti nell’assemblea.

LE ATTENZIONI

Quale professionista che svolge l’attività anche nell’ambito della mediazione ritengo che l’amministratore dovrà dare sempre una comunicazione preventiva al Condominio dell’avvio e/o partecipazione al procedimento di mediazione.

Altro aspetto fondamentale sarà l’ accuratezza con la quale redigere l’accordo o la proposta conciliativa da portare a delibera assembleare.

Lo studio rimane a disposizione per offrire una consulenza specifica sull’argomento trattato

Avv. Federica Giachetti

avvfedericagiachetti@libero.it