Hanno diritto alla metà dello stipendio i lavoratori sospesi dal lavoro perché non sono vaccinati  : recenti pronunce del T.A.R . del Lazio   

Con i provvedimenti legislativi adottati  in via d’urgenza  dal Governo  a partire dai primi mesi del 2021   a mezzo di Decreti Leggi successivamente convertiti in legge dal Parlamento , è stata resa  obbligatoria  la vaccinazione anti covid-19  per molte categorie di lavoratori ( sanitari, forza armate e di polizia, personale scolastico ,  nonchè  tutti i cittadini  lavoratori pubblici e privati,  over 50 ) .  Per tali  lavoratori   , in caso di mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale , (eccezion fatta per coloro che sono  esentati dalla vaccinazione a causa di patologie pregresse)  ,  è stata prevista la sospensione dal lavoro senza corresponsione dello stipendio ,   fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

Per contestare le gravi sanzioni  previste dalle disposizioni  legislative     ( D.L. 26.11.2021  n. 172, D.L. 21.09.2021  n. 127; D.L. 1.04.2021 n. 44 ; del D.L. 07.01.2022 n. 1 ; della L. 28.05.2021 n. 76; della L. 23.07.2021 n. 106)   numerosi lavoratori che non avevano  assolto l’obbligo vaccinale  loro imposto   e che erano stati sospesi dal lavoro   con  conseguente sospensione dallo stipendio , hanno a  impugnato dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali territorialmente competenti, i provvedimenti di sospensioni dal lavoro,     chiedendone l’annullamento previa sospensiva dei provvedimenti  medesimi .

 I Tribunali amministrativi aditi , ed in particolare quello del Lazio    , investiti dei ricorsi   hanno di recente emesso   provvedimenti cautelari di urgenza  che   evidenziano la illegittimità della legislazione , anche a mezzo di decretazione di urgenza  ,in forza della quale  sono stati sospesi senza stipendio operatori scolastici, sanitari, forze di polizia , militari ed over 50 .

Si segnalano al riguardo le  5 ordinanze cautelari emanate dal collegio del TAR del Lazio Sezione  V^  recentemente emesse venerdì 25 febbraio ( nn. 1234, 1236,1240, 1237, 1244) ; con le   prime tre  ordinanze   e in attesa della sentenza di merito ( quella che cioè si pronuncerà sulla invocata illegittimità della sospensione dal lavoro dei tre lavoratori a causa del loro status vaccinale) ,  i giudici amministrativi hanno statuito che ai tre lavoratori sospesi spetti :    ” … l’assegno alimentare  pari alla metà del trattamento retributivo di attività”.  

A parere di giudici, quindi, non è  possibile  la sospensione totale dello stipendio  ai dipendenti sospesi dal servizio, ( come  prevede la legge sull’obbligo vaccinale  sia per la forze dell’ordine che  per operatori sanitari e scolastici, per i militari e per tutti gli over 50 ), in quanto con il provvedimento di sospensione dello stipendio risulterebbe violato il :”… doveroso bilanciamento di valori costituzionali , tra la tutela della salute  come interesse collettivo,  e l’assicurazione  di un sostegno economico vitale  , idoneo a sopperire  alle esigenze  essenziali della vita – nel caso di sospensione    tenuto conto che la sospensione dal servizio per mancata sottoposizione  alla somministrazione delle dosi di e successivi richiami , c.d. booster è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo” . 

Sottolineano ancora i  giudici amministrativi ,  che la  ben più grave  sospensione disciplinare  che viene      inflitta   a seguito di fatti gravi rivestenti   carattere penale posti in essere dal lavoratore , prevede  in ogni caso la corresponsione  dell’assegno alimentare pari a metà dello stipendio , mentre per i sospesi in quanto non vaccinati non è previsto nemmeno la percezione dell’assegno alimentare e da questo  deriva  la palese irragionevolezza del provvedimento di totale sospensione della retribuzione per tali soggetti. 

Sotto tale profilo non è escluso che i giudici amministrativi , quando il 6 aprile maggio saranno chiamati a decidere sul merito della dedotta illegittimità della sospensione dei tre lavoratori, non possano sollevare questioni costituzionalità delle norme che contemplano la sospensione dei lavoratori non vaccinati e la contemporanea sospensione dallo stipendio,  e mandino quindi gli atti alla Corte  Costituzionale.  

Infatti, la sospensione  totale dallo stipendio,  appare una palese violazione del principio di  eguaglianza ( art. 3 della Costituzione )   e di ragionevolezza del provvedimento amministrativo , nonchè del diritto del lavoratore , che per legge ha diritto a conservare il posto  di lavoro anche se non si vaccina,  ad una retribuzione    sufficiente  ad assicurare a sè e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa,  ai sensi dell’art. 36 della Costituzione  .

Con le   ulteriori ordinanze del TAR Lazio, che pure sollevano dubbi sulla legittimità delle norme che contemplano la sospensione dal lavoro  e dallo stipendio per i non vaccinati, i giudici amministrativi hanno invece  ripristinato l’intero stipendio  ad un lavoratore sospeso durante il godimento del periodo di aspettativa già concesso al lavoratore ( ordinanza n. 1237)  e  hanno reintegrato in servizio  il lavoratore che era stato sospeso malgrado la presentazione di in certificato medico di differimento del vaccino  ( ordinanza n. 1244) .

Pertanto appare evidente , alla luce dei citati provvedimenti cautelari emessi dal TAR del Lazio , come  i giudici amministrativi inizino  ad  intravvedere  anche  profili  di illegittimità costituzionale   nella impalcatura legislativa costruita dall’esecutivo  in materia di obbligo vaccinale  anti covid- 19  .

Per tali ragioni, appare opportuno che i lavoratori interessati da provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione,  facciano ricorso per contestarne la legittimità ed ottenere,  in via immediata,  almeno il pagamento dell’assegno alimentare pari alla metà dello stipendio.  

Avv. Antonio Consiglio

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