Si  sta assistendo ad una costante pressione delle autorità di governo per indurre la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione  per limitare   l’infezione da Sars Cov 2  

L’obbligo di vaccinarsi non è previsto sul piano  giuridico,  se non per alcune  limitate categorie di lavoratori,  quindi sottoporsi al vaccino  non è obbligatorio  ma sostanzialmente esso viene percepito come   obbligatorio , ove si pensi alla massiccia campagna di informazione posta in essere dalle autorità di governo e sanitarie ed ai recenti provvedimenti, quali il  green pass,  con le conseguenti restrizioni sociali per chi ne è sprovvisto.

 Il legislatore con il Decreto legge 1.4.2021 n. 44  “ Misure  urgenti  per il contenimento dell’epidemia da Covid 19” , convertito il legge 28.5.2021 n. 76, detta una norma in tema di vaccinazione , di grande interesse,    in particolare l’art. 3 del Decreto intitolato   “ Responsabilità penale da somministrazione del vaccino  Sars Cov2 . 

La norma introduce uno  “ scudo penale” per i medici vaccinatori stabilendo che per i fatti previsti dagli artt. 589 e 590  del codice penale (   ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose) verificatisi a seguito della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della Sars Cov 2 ,  è esclusa la punibilità del vaccinatore quando l’uso del vaccino è conforme  alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione  all’iniezione vaccinale.

In sede di conversione in legge del decreto , è stato inserito l’art. 3 bis) secondo cui durante il periodo di emergenza sanitaria,   “ sono punibili solo in caso di  colpa grave”  i reati di  omicidio  colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria da somministrazione di vaccino e che trovano causa nell’emergenza sanitaria. 

Lo  “ scudo” è ancor più ampio ove si leggano i  “ moduli di consenso informato” che si è chiamati a sottoscrivere  prima della inoculazione del vaccino,  che appaiono di contenuto generico,  non sufficientemente completo e al limite del vessatorio,  ma la cui sottoscrizione   escluderebbe la responsabilità  per sanitario del omissione di informazioni .

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre lo scudo penale sono ben note:  tranquillizzare gli operatori sanitari sul fatto che non sarebbero stati penalmente perseguibili  per colpa professionale ,  nelle ipotesi in cui dalla somministrazione del vaccino fossero  derivate conseguenze lesive alla salute del soggetto vaccinato, in modo tale da superare le eventuali reticenze degli operatori  sanitari  chiamati alla somministrazione dei vaccini .

Si è in presenza, però di una causa di non punibilità penale ,  che vale solo per il medico e per l’infermiere somministratori,  e  che non si estende ( secondo il predetto art. 3) anche alla azienda produttrice del vaccino. 

Dal punto di vista strettamente formale  dunque , la scelta  strategica di  sottoporsi alla  vaccinazione ricade  sul singolo soggetto, a cui  infatti viene richiesta la firma  preventiva del consenso informato,  ma non ricade penalmente sul medico in forza dello scudo penale approvato.

Lo scudo  assume però   rilevanza solo ai fini  penali,    restando   intatta la responsabilità civile  degli operatori sanitari  ,  che non è  limitata dalla L. 76/2021 e quindi   è soggetta alla disciplina ordinaria della responsabilità civile medica. 

Gli operatori sanitari vaccinatori,  cosi come le strutture sanitarie in cui operano come vaccinatori,   restano  dunque esposti alle  possibili richieste  di risarcimento danni  in sede civile da parte di soggetti   che lamentino di aver subito un danno alla salute a seguito della somministrazione del vaccino. E già numerose risultano le richieste di risarcimento avanzate  da soggetti che assumono di aver subito danni fisici a seguito della somministrazione di dosi vaccinali. 

Il sanitario operatore inoltre  rimane  civilmente responsabile  in tutta un serie di fattispecie   particolari ( anche svincolate da eventuali effetti collaterali del vaccino) ,  si pensi  ad esempio  ai casi di :

  • Anamnesi scorretta
  • Mancata prescrizione di esami preventivi e ulteriori prima della somministrazione, laddove il vaccinando evidenzi  timori di effetti collaterali in relazione alle sue particolari condizioni di salute e/o  di patologie   di cui è affetto
  • Consigli scorretti dopo   la vaccinazione 
  • Errore nelle esecuzione dell’iniezione vaccinale,
  • Mancata o insufficiente disinfezione del lettino e/o  di  altri presidi utilizzati per la somministrazione;
  • Uso scorretto della mascherina e dei pdp individuali durante l’inoculazione.

Tutti fenomeni che non rientrano nell’ambito di applicazione della norma di cui alla legge n. 76/2021, e lasciano pienamente operativa la responsabilità civile degli operatori sanitari. 

Avv. Piero Mancusi

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