La Corte Costituzionale, con sentenza n.213/2021 del 19.10.2021 , pubblicata l’11.11.2021   ha enunciato un importante principio     riferito alla materia del blocco degli sfratti, anche per morosità , già prevista fino al 31.12.2021 in considerazione della emergenza COVID  ,   principio che può assumere un rilievo generalizzato per ogni diritto costituzionalmente garantito  che sia stato compresso a causa della pandemia e della crisi economica conseguente.

Con  la  precitata pronuncia , i Giudici della Consulta  , chiamati a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale  sollevate   dai Giudici del Tribunale di Trieste e del Tribunale di Savona  in relazione   all’art. 13, comma 13 del Decreto Legge 31.12.2020  n. 183 e all’art. 40 quater  del Decreto Legge  22 marzo 2021 n. 41  , se pure hanno riconosciuto la legittimità delle proroghe  della sospensione dell’esecuzione  dei  provvedimenti di rilascio di  immobili disposti da tali norme,     hanno tuttavia sottolineato  come tale regime di proroghe   non possa essere considerato tollerabile oltre la data del 31.12.2021 , con ciò stabilendo che a decorrere dal 1.1.2022 dovrebbero riprendere le esecuzioni degli sfratti.

La Corte Costituzionale ,nella parte motivazionale della pronuncia, ha  infatti  affermato che la proroga del blocco degli sfratti per morosità – disposta dal legislatore  in presenza di una situazione eccezionale  come la pandemia  da Covid -19  – è una misura di carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021  , “ senza possibilità di ulteriore proroga  , avendo la compressione del  diritto di proprietà    ( tutelato dall’  articolo 42 , secondo comma , della Costituzione)   raggiunto il massimo di tollerabilità , pur considerando la sua funzione sociale “   .

Nella sentenza in commento si  afferma inoltre che  , se all’inizio dell’emergenza  la sospensione degli sfratti era generalizzata  , con le successive proroghe  – su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale di alcuni Tribunali   –  il legislatore  ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo  e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. 

La Corte Costituzionale però ha soprattutto voluto mettere in risalto la natura intrinsecamente temporanea della misura adottata dal legislatore   e l’impossibilità che possa venire prorogata   oltre la scadenza del 31.12.2021  come previsto dai provvedimenti legislativi sopra citati. 

Quindi  il previsto blocco degli sfratti dovrebbe improrogabilmente cessare  alla data del  31.12.2021, con la conseguente   possibilità, per i proprietari, di poter dar corso alle azioni esecutive per poter rientrare in possesso degli immobili concessi in locazione  ove  sia esistente   un titolo  giudiziale  per il loro rilascio  . 

La sentenza appare di particolare importanza ed attualità , in quanto ( anche se dettata in tema di tutela del diritto di proprietà)   esprime in realtà   un principio di carattere generale,  ossia che la     compressione dei diritti fondamentali del cittadino   tutelati  dalla Costituzione  e sacrificati durante la pandemia può essere  tollerata solo per periodi limitati di tempo, e  quindi dopo  circa due anni dall’insorgere della emergenza sanitaria ,  ha raggiunto il massimo della tollerabilità senza poter essere ulteriormente  imposta oltre il 31.12.2021.

Pertanto, così come il diritto di proprietà , che   alla luce della  sentenza in commento non può essere  oggetto di ulteriori compressioni e limitazioni  in assenza di    un evidente bilanciamento degli interessi e diritti in gioco, analogamente  dovrebbe accadere agli  altri  diritti costituzionalmente garantiti , che sono stati  oggetto di limitazioni  per effetto  della legislazione emergenziale da Covid -19 .  

Avv. Antonio Consiglio

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